La prescrizione dei crediti dei lavoratori alla luce della senza della S.C. n. 26426/2022 del 6.9.2022

 

la prescrizione dei crediti dei lavoratori

Importante intervento della S.C. dopo le novelle del 2012 e del 2015.

Con la sentenza n. 26246/2022 pubblicata in data 6.9 u.s., la Corte di Cassazione prende posizione sulla delicatissima problematica della decorrenza dei crediti lavorativi, sulla quale, a partire dalla cd. Riforma Fornero (L. 92/2012) e, in seguito, dal cd. Jobs Act (D. Lgs. 23/2015), si era registrato un acceso dibattito, reso esplicito anche da svariate contrastanti pronunce di Giudici di merito.

 La S.C., nella citata pronunzia, ha condiviso l’orientamento assolutamente maggioritario già espresso da molti Tribunali,  escludendo che la prescrizione dei crediti retributivi decorra nel corso del rapporto di lavoro, per via dello stato di soggezione psicologica (metus) nel quale il lavoratore, in ragione delle nuove tutele approntate ex lege in materia di licenziamenti, viene a trovarsi: stato di soggezione che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità originata dai noti arresti della Corte Costituzionale (1966 e 1970), costituisce un ostacolo ben suscettibile di indurlo a non esercitare i propri diritti nel timore di perdere il posto di lavoro e giustifica, per l’appunto, la sospensione del decorso della prescrizione in pendenza del rapporto di lavoro per quei rapporti non assistiti dalla cd. tutela reale (reintegratoria) di cui all’art. 18 Stat. Lav..

 Per effetto delle riforme del 2012 e del 2015, si è passati da un’applicazione automatica della tutela reintegratoria in ogni ipotesi di riconosciuta illegittimità del provvedimento espulsivo ad una applicazione selettiva delle tutele applicabili (reintegratoria e risarcitoria ovvero solo risarcitoria). Di conseguenza, secondo le nuove norme, il Giudice di merito è ora chiamato, in una prima fase, a procedere ad una valutazione più complessa ed articolata in ordine alla legittimità dei licenziamenti (disciplinari o per giustificato motivo soggettivo e per motivo oggettivo), accertandone la sussistenza o meno; quindi, in un secondo tempo, una volta esclusa la sussistenza di una giustificazione del licenziamento, a procedere, ad una ulteriore disamina, volta ad individuare la sussistenza o meno delle condizioni per le quali ritiene applicabile la tutela reintegratoria ovvero quella (solo) risarcitoria. Ad ogni buon conto, la tutela rappresentata dalla reintegra nel posto di lavoro con effetto ex tunc abbia solo carattere residuale e, comunque, subordinato rispetto alla tutela indennitaria o risarcitoria.

 Sulla scorta di tali – condivisibili – argomentazioni, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia con rinvio al medesimo Giudice in altra composizione, sancendo il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modultato per effetto della L. 92/2012 e del D. Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della data di entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

 La sentenza oggetto del presente contributo è destinata ad avere un notevole impatto, esponendo le imprese a potenziali rivendicazioni economiche, da parte dei lavoratori, per crediti sorti molti anni addietro, anche per effetto del riconoscimento della superiore qualifica. In particolare, considerato che il termine prescrizionale dei crediti afferenti il rapporto di lavoro è quinquennale – salvo ipotesi residuali, allorquando esso è decennale (ad esempio, il diritto al riconoscimento della superiore qualifica o il premio di invenzione) – e che la data di entrata in vigore della Legge Fornero è il 18.7.2012 dovrebbero ritenersi prescritti solo i crediti anteriori al 18.7.2007.

 Grazie all’importante decisione della S.C., pertanto, i lavoratori potranno far valere eventuali pretese creditorie derivanti dagli intercorsi e cessati rapporti di lavoro subordinato maturate sino alla data del 18.7.2007: si rammenta, in proposito, che tali pretese possono derivare, oltre che dal mancato pagamento di emolumenti (ad esempio, retribuzione e maggiorazione lavoro straordinario o supplementare, mensilità supplementari, bonus vari ecc.), anche dalle differenze retributive conseguenti al riconoscimento di una superiore qualifica.

 Il nostro studio potrà fornire, in proposito, ulteriori chiarimenti e delucidazioni, fornendo la necessaria consulenza preliminare in merito all’opportunità di intraprendere specifiche vertenze e, ovviamente, la relativa assistenza, sia in sede stragiudiziale che in quella, eventualmente, giudiziale, dinnanzi alla competente Autorità giudiziaria.

 Avv. Stefano Roveta  

 

 

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