Pillole in tema di licenziamento disciplinare

 

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Brevi cenni in ordine al licenziamento intimato per mancanze dei lavoratori.

Per licenziamento disciplinare si intende quello intimato per motivi riconducibili alla condotta del lavoratore, suscettibile di provocare la lesione del rapporto di fiducia che deve necessariamente esistere con il datore di lavoro.

La condotta del lavoratore può costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a seconda della sua gravità: il licenziamento per giusta causa consiste in un comportamento di tale gravità da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; quello per giustificato motivo soggettivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi del lavoratore, non così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, cosicché il datore di lavoro è tenuto a dare il preavviso.

La procedura per l’irrogazione del licenziamento disciplinare – che è quella di cui all’art. 7 L. 20.5.1970 n. 300, per tutte le sanzioni disciplinari – è applicabile per ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per il lavoro domestico (C. Cost. 26.5.1995 n. 193) e prevede, in linea di massima, varie fasi (con la preventiva verifica della presenza del codice disciplinare affisso in azienda):

  • Contestazione dell’addebito, con rispetto del termine previsto per la difesa del lavoratore (5 giorni);
  • Presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore (ovvero, audizione dello stesso, ove sia richiesta);
  • Irrogazione del licenziamento (ovvero, accoglimento delle giustificazioni fornite dal lavoratore).

La contestazione dell’addebito al lavoratore deve essere formulata in termini chiari e specifici da parte del datore di lavoro, e deve essere notificata nell’immediatezza del fatto: ciò al fine di consentire un’adeguata difesa da parte del lavoratore.

Il lavoratore, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, può presentare le proprie giustificazioni, in forma orale o scritta.

Decorso il termine di 5 giorni, il datore di lavoro, qualora non ritenga di accogliere le giustificazioni presentate dal lavoratore, può comunicare il licenziamento, (purché tempestivamente), in forma scritta e con la necessaria specificazione dei motivi: a riguardo, deve rilevarsi che non può essere sanzionato un fatto diverso da quello che ha formato oggetto della contestazione, anche se esso sia emerso nel corso del procedimento disciplinare.

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Questo breve contributo si pone l’obiettivo di fornire a chi fosse interessato alla materia alcune basilari nozioni generali e non pretende certo di esaurire l’argomento, estremamente complesso e delicato, anche per le conseguenze che potrebbero derivare da un’errata applicazione delle procedure previste.

Genova, 4 aprile 2023

Avv. Stefano Roveta

 

 

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