Una significativa pronunzia sul concetto di residenza (Trib. Genova Sez. Lavoro sent. n. 929/2023 del 22.11.2023)
Si segnala una recente pronunzia del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, che, a margine di una singolare vicenda originata da un provvedimento con il quale un Ente previdenziale aveva revocato le prestazioni pensionistiche già riconosciute ad una persona invalida (dichiarata interdetta), svolge alcune interessanti considerazioni in merito alla nozione di residenza.
Nella fattispecie, l’invalido, per quanto (pacificamente) da anni vivesse stabilmente in una struttura sanitaria per persone con infermità psichiche ed avesse ex lege il proprio domicilio presso il tutore, ai sensi dell’art. 45 c.c., aveva la proprietà di una abitazione, pervenutagli in eredità dal proprio padre. Lo stesso, peraltro, dovendo far fronte alle crescenti spese connesse al suo ricovero permanente, era venuto a trovarsi nella necessità di alienare tale immobile.
L’Istituto, pertanto, aveva revocato la pensione di invalidità già riconosciutagli, ritenendolo irreperibile, in quanto egli non risultava iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente (e neppure nel registro delle persone senza fissa dimora). Infatti, è noto che il riconoscimento dei trattamenti pensionistici previdenziali presuppone, quale conditio sine qua non, che il beneficiario sia residente stabilmente nel territorio dello Stato.
In tale situazione, l’invalido, per il tramite del proprio tutore, dopo aver inutilmente impugnato in via amministrativa il provvedimento dell’Ente, si determinava ad adire il Tribunale, chiedendo di accertare il proprio diritto alla percezione del trattamento pensionistico (invalidità e indennità di accompagnamento), avendo egli avuto la propria residenza abituale presso una struttura sanitaria e di condannare l’Istituto alla corresponsione in suo favore della somma corrispondente agli importi dovutigli a tale titolo, illegittimamente trattenuta.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice, Dott.ssa Parodi, ha accolto la domanda dell’invalido, richiamando la consolidata giurisprudenza della S.C. in argomento, secondo la quale “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito” (Cass. 4.12.2014 n. 25713).
Genova, 18 aprile 2024
Avv. Stefano Roveta