In breve sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario

 

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Alcuni principi generali sull’orario di lavoro.

L’orario normale di lavoro è stabilito dalla legge in 40 ore settimanali; tuttavia, è possibile che la contrattazione collettiva:

  • stabilisca un orario inferiore;
  • riferisca l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno (cd. orario multiperiodale): in particolare, il datore di lavoro, a fronte di specifiche esigenze, può stabilire orari superiori ed inferiori a quello normale, purché la media delle ore di lavoro prestate corrisponda alle 40 ore settimanali (o alla minore durata prevista dal CCNL).

Ferma restando la durata normale dell’orario di lavoro, è previsto che il lavoratore:

  • abbia diritto ad un periodo di riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore;
  • abbia diritto ad un riposo settimanale ogni 7 giorni, di durata di almeno 24 ore e, di regola, coincidente con la domenica (sono possibili deroghe).

L’attività di lavoro prestata durante il giorno di riposo settimanale deve essere compensata con il riposo in un giorno diverso, e, comunque, dev’essere retribuita con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di categoria.

Deve porsi in evidenza che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoro prestato durante i giorni di riposo senza la fruizione di riposo compensativo attribuisce al lavoratore il diritto al compenso per la prestazione lavorata (con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva) ed anche al risarcimento del danno  per mancato riposo settimanale.

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Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali.

È da notare che alcuni contratti collettivi che stabiliscono un orario inferiore alle 40 ore settimanale, definiscono supplementare il lavoro svolto oltre l’orario contrattuale, ma entro quello legale: in tal caso, non si applica la disciplina legale prevista per il lavoro straordinario, ma quelle contrattuale prevista per il lavoro supplementare.

Il ricorso al lavoro straordinario dev’essere contenuto, ed è legittimo, tendenzialmente, nel caso in cui sia contemplato dal CCNL ovvero previo specifico accordo tra datore di lavoro e lavoratori interessati.

Spesso sono i contratti collettivi che regolamentano le modalità di adozione ed esecuzione del lavoro straordinario.

Quanto al consenso del lavoratore, esso, in alcuni casi, è previsto che debba essere espresso.

In linea generale, l’orario settimanale non può mai superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni.

Il lavoro straordinario è compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi, che possono anche consentire ai lavoratori di fruire di riposi compensativi (in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni).

In caso di straordinario continuativo, il compenso può essere corrisposto in modo forfettario: in nessun caso, peraltro, la forfettizzazione del compenso può determinare per il lavoratore una perdita economica, dovendo equivalere a quanto lo stesso avrebbe percepito con la maggiorazione ordinaria: siffatta modalità di pagamento, quindi, è legittima a condizione che la maggiorazione sia evidenziata a parte rispetto alla retribuzione ordinaria.

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Questo breve contributo si pone l’obiettivo di fornire a chi fosse interessato alla materia alcune basilari nozioni generali e non pretende certo di esaurire l’argomento, estremamente complesso, che, ovviamente, presuppone un attento e scrupoloso esame delle concrete fattispecie dovessero verificarsi.

 Genova, 4 aprile 2023

Avv. Stefano Roveta

 

 

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