In data 7.11.2024, la Camera dei Deputati ha approvato il D.D.L. Lavoro, ora all’esame del Senato.
Il disegno di legge, costituito da n. 33 articoli, contiene importanti novità in relazione a diversi istituti giuslavoristici, e, segnatamente, in materia di somministrazione di lavoro, attività stagionali, durata del periodo di prova, norme in tema di risoluzione del contratto di lavoro e dimissioni.
Una delle disposizioni più significative dell’intero articolato è, a mio avviso, quella riguardante la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore.
L’intento di tale norma è quello di porre freno ad un fenomeno molto diffuso, consistente nella prassi di alcuni lavoratori dipendenti che, intenzionati a risolvere il proprio rapporto di lavoro, non rassegnano le dimissioni, ma inducono il datore di lavoro a licenziarli, per il tramite di condotte manifestamente inadempienti (rectius, assenze ingiustificate per diversi giorni): e ciò al (malcelato) fine di percepire la NASPI.
Il che comporta che il datore di lavoro è costretto, da un lato, ad avviare, nei loro confronti, una (dispendiosa) procedura di contestazione disciplinare e licenziamento per giusta causa; e, dall’altro, a farsi carico del cd. ticket di licenziamento, pur in caso di dimissioni di fatto del lavoratore.
L’art. 9 del D.D.L. in parola dispone testualmente: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
La norma, benché ispirata, come detto, dal lodevole intento di risolvere una (deprecabile) prassi, foriera di notevoli difficoltà operative, presta il fianco a diverse criticità e solleva alcuni dubbi interpretativi, di talché non è difficile prevedere che saranno ad essa apportate modifiche e/o integrazioni.
In particolare:
- E’ prevista, a seguito della segnalazione dell’assenza ingiustificata del lavoratore da parte del datore di lavoro, solo una facoltà – e NON un obbligo – dell’Ispettorato di “verificare la veridicità della comunicazione”: ciò lascia spazio ad una discrezionalità, tanto più che non è dato di comprendere in base a quali criteri l’Ispettorato effettui o meno le attività di verifica, con le immaginabili conseguenze, anche in considerazione delle potenziali disparità di trattamento che possono realizzarsi;
- Una volta che l’Ispettorato avrà dato avvio alla verifica della veridicità della comunicazione da parte del datore di lavoro, non è certo se ci saranno dei termini predefiniti, entro i quali completare l’eventuale istruttoria. In tale ipotesi, non è neppure chiara la sorte del rapporto di lavoro: se, cioè, questo debba considerarsi risolto immediatamente con la segnalazione datoriale o solo successivamente, a conclusione della verifica.
Rilevo, da ultimo, che la norma, nella sua attuale formulazione, non tuteli adeguatamente il lavoratore in alcuni casi di gravi inadempimenti del datore di lavoro (ad esempio, nei casi di mancato pagamento delle retribuzioni o di omessa messa in sicurezza degli ambienti di lavoro): in tali situazioni ritengo determinante che il lavoratore, per giustificare la propria assenza dal lavoro – ed evitare, così, possibili strumentalizzazioni da parte datoriale – formalizzi ritualmente, con precisione, la propria contestazione al datore di lavoro.
Avv. Stefano Roveta
Commenti recenti