Alcune brevissime considerazioni in ordine al lavoro sportivo

 

La nozione di lavoratore sportivo alla luce del D. Lgs. 28.2.2021 n. 36

In data 18.3.2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 36/2021, entrato in vigore il 3.4.2021, che ha attuato la – più volte auspicata – cd. Riforma dello sport.

 Com’è noto, il decreto riguarda moltissimi argomenti, con i quali vengono perseguiti obiettivi lodevoli ed ambiziosi, tra i quali, ad esempio, il riconoscimento del valore culturale e sociale dello sport, il potenziamento dei diritti dei minori e dei disabili, la promozione della pari opportunità delle donne sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico.

 In questa sede, ci si limiterà ad alcuni brevi cenni in ordine alla nozione di lavoratore sportivo, che costituisce una delle più significative novità dell’intervento legislativo, e che – si ritiene – potrebbe essere di notevole interesse per i molti che, in Italia, lavorano, in via stabile e continuativa, nell’ambito di associazioni sportive, spesso senza il riconoscimento di tutele e garanzie.

 L’art. 25 del decreto definisce il lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29” (comma 1). Sono due, quindi, i requisiti richiesti per poter essere qualificati come lavoratore sportivo: la percezione di un corrispettivo e la circostanza che le prestazioni sportive non siano rese nell’ambito di un impegno amatoriale.

Il secondo comma della norma, poi, dispone che “l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (a riguardo, devesi sottolineare che è stato abrogato il disposto dell’art. 2 c. 2 lett. D del D.Lgs. 81/2015): ciò significa, quindi, che, anche nel lavoro sportivo, ove l’attività non sia autonomamente organizzata dall’interessato/collaboratore, deve applicarsi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

 Benché la stessa norma, al 3° comma, abbia introdotto la possibilità di procedere alla certificazione dei contratti di lavoro (ex art. 75 D. Lgs. 276/2003), non è affatto da escludersi che, per il futuro, si registri un notevole incremento dei contenziosi promossi dai lavoratori sportivi ai quali vengano negati diritti acquisiti in forza delle prestazioni rese e/o tutele effettivamente spettanti.

 Lo studio è in grado di occuparsi di tutte le problematiche che possono profilarsi in materia (certificazione di contratti, accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, rivendicazione di differenze retributive, risoluzione del rapporto di lavoro ecc.).

 Avv. Stefano Roveta  

 

 

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